Art. 5.
(Istituzione della «Giornata nazionale per la lotta contro l'endometriosi»).

      1. Al fine di accrescere le conoscenze sull'endometriosi quale malattia cronica e debilitante per le donne di ogni fascia di età, è istituita la «Giornata nazionale per la lotta contro l'endometriosi», da celebrare il 2 aprile di ciascun anno.
      2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nei settori dell'informazione sanitaria e della prevenzione delle patologie, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere campagne di sensibilizzazione sulle caratteristiche, sulla sintomatologia e sulle pratiche di prevenzione dell'endometriosi.
      3. La ricorrenza di cui al comma 1 del presente articolo è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.